Perdite occulte: tutele minime


L’art. 19 della Deliberazione ARERA 218/2016/R/idr (TIMSII) stabilisce le tutele minime (temporali e prezzo) in caso di perdite occulte.

In caso di consumo almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento, l’utente ha la facoltà di richiedere l’attivazione delle tutele previste in caso di perdite occulte.

Il consumo medio giornaliero di riferimento rappresenta il consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita relativo al medesimo periodo indicato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo, al fine di tener conto di eventuali discontinuità nei consumi, associabili per esempio ad utenze stagionali.

Nel caso di nuove attivazioni, il consumo medio giornaliero è determinato sulla base della media della tipologia di utenza.

È fatto obbligo di prevedere almeno i seguenti livelli minimi di tutela per le utenze, nel caso si manifestino problematiche di perdite occulte:

a) tempistica per accedere nuovamente alla tutela, da parte di un singolo utente, non superiore a 3 anni dalla data di emissione della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo;

b) applicazione della tutela anche per le fatture successive a quella in cui è stato rilevato il consumo anomalo per un periodo di almeno 3 mesi, al fine di consentire la riparazione del guasto;

c) tutele di prezzo, da applicare con riferimento alla fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo e nei mesi successivi previsti:

  1. a seguito di dimostrazione della perdita nell’ambiente, esonero dall’applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento;
  2. in merito al servizio di acquedotto, applicazione di una tariffa non superiore alla metà della tariffa base, al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, fatta salva una franchigia sui volumi fatturabili non superiore al 30%;

d) applicazione delle modalità di rateizzazione previste dall’articolo 42 dell’Allegato A alla deliberazione 655/2015 (RQSII).

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione del proprio impianto idrico interno.

Anche ai fini della conservazione della risorsa, l'utente ha il diritto-dovere di controllare i propri consumi attraverso l'autolettura periodica del misuratore; qualora il gestore rilevasse un consumo anomalo in sede di raccolta della misura è tenuto a darne comunicazione tempestiva all'utente interessato.

Per richiedere la revisione della bolletta per perdita d'acqua accidentale l'utente può compilare il Mod. 8 scaricabile dal nostro sito al seguente indirizzo https://www.acquevenete.it/web/guest/modulistica e inviarlo a richieste@acquevenete.it oppure consegnarlo presso uno dei nostri sportelli fisici (https://www.acquevenete.it/web/guest/sportelli), oppure iscriversi allo Sportello On Line (https://www.acquevenete.it/cvs-sol-web/).

acquevenete applica le tutele temporali di cui ai punti a) e b) mentre per quanto riguarda le tutele di prezzo specifiche si rimanda alle disposizioni previste alla Carta del Servizio del SII e al Regolamento del SII rispettivamente per ATO Bacchiglione che per ATO Polesine consultabili al seguente link: https://www.acquevenete.it/it/web/guest/regolamenti-e-tariffe.

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