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Dal 1 gennaio 2018 entra in vigore il criterio pro capite, in funzione del numero di componenti dell’utenza domestica.
Per visualizzare la nuova tariffa per uso domestico residente, clicca qui.
In caso di trasferimento ad altra unità immobiliare nel territorio gestito da acquevenete è necessario:
- chiudere la vecchia utenza presentando il Mod2,
- se nel nuovo domicilio manca il contatore oppure il contatore presente non è attivo procedere all'attivazione presentando il Mod1 oppure, se il contatore è presente e la fornitura è già attiva, presentare il Mod3.
In caso di trasferimento in un comune non gestito da acquevenete è necessario presentare solo il Mod2 per la cessazione.
Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture, emesse a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solo fatture elettroniche.
A questo link sono presenti gli estremi necessari ai fornitori dal 1° gennaio 2019 per l'invio delle fatture ad acquevenete spa in formato elettronico tramite canale SDI.
La fattura verrà comunque inviata in formato cartaceo ma non avrà valore fiscale. Adeguata comunicazione sarà data nella prima bolletta di prossima emissione.
Il bonus sociale idrico viene calcolato, tenuto conto della numerosità della famiglia anagrafica, applicando al quantitativo minimo vitale (pari a 50 litri/abitante/giorno che corrispondono a 18,25 mc/abitante/anno come previsto dal DPCM 13/10/2016) la somma delle seguenti tariffe unitarie:
• la tariffa agevolata prevista per la quota variabile del corrispettivo di acquedotto;
• la tariffa prevista per la quota variabile del corrispettivo di fognatura;
• la tariffa prevista per la quota variabile del corrispettivo di depurazione.
Hanno diritto al bonus gli utenti che appartengono:
- a un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;
- a un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
- a un nucleo familiare titolare di reddito di cittadinanza o di pensione di cittadinanza.
Lo sconto verrà erogato direttamente in bolletta per chi ha un contratto diretto, mentre l'utente indiretto, cioè la famiglia che vive in un condominio e non ha un contratto proprio di fornitura idrica, riceverà il Bonus sociale in un'unica soluzione, secondo le modalità individuate dal gestore del servizio idrico (ad esempio su conto corrente o con assegno circolare non trasferibile).
Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda come stabilito dal decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
Dal 1° gennaio 2021 quindi gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF.
Le modalità di calcolo e le condizioni per l’accesso al beneficio restano invariate.
Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o gas e/o idrica con tariffa per usi domestici e attivo, oppure usufruire di una fornitura condominiale gas e/o idrica attiva
Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia - elettrico, gas, idrico - per anno di competenza.
Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.).
Ogni ulteriore informazione è presente al seguente link https://www.arera.it/it/consumatori/bonus2021.htm
Il riferimento regolatorio è la Deliberazione ARERA n. 547/2019.
La legge 27 dicembre 2017, n. 205 è intervenuta sulla prescrizione del diritto del gestore al corrispettivo dovuto (da “utenti domestici”, “microimprese” e “professionisti”) per l’erogazione della fornitura idrica, riducendola da cinque a due anni e disponendo che la medesima disciplina si applichi alle fatture la cui scadenza sia successiva al 1°gennaio 2020 (articolo 1, comma 10).
Il format per eccepire la prescrizione è scaricabile a questo link.